Condizioni generali per i Fornitori

Condizioni generali per i Fornitori

Termini e Condizioni Generali

Termini e Condizioni di Trasporto

Cookie Policy

Privacy Policy

Condizioni generali per i Fornitori

Data di entrata in vigore: 1° giugno 2026

Sostituisce integralmente: ogni versione precedente

 

1.Oggetto e Parti

 

Le presenti Condizioni Generali disciplinano i termini e le modalità di collaborazione tra BusForFun.com S.r.l. (di seguito, “BusForFun”), proprietaria del marchio Busrapido e della relativa piattaforma (di seguito, la “Piattaforma”), e gli operatori economici che forniscono servizi di trasporto di persone (di seguito, i “Fornitori”).

Mediante accettazione delle presenti condizioni, il Fornitore si impegna a erogare servizi di trasporto su richiesta di BusForFun a favore degli utenti finali (di seguito, gli “Utenti”).

 

2.Natura del Rapporto

Il Fornitore opera in qualità di imprenditore autonomo e indipendente, organizzando liberamente la propria attività e assumendo in proprio ogni rischio d'impresa connesso all'esecuzione dei servizi. Il Fornitore non è soggetto a direttive operative di BusForFun circa le modalità di esecuzione tecnica del trasporto, restando libero di organizzare il servizio nel rispetto delle presenti Condizioni, della normativa vigente e degli standard qualitativi concordati.

Nessun rapporto di lavoro subordinato, di agenzia, di collaborazione coordinata e continuativa, di rappresentanza commerciale o di mandato si instaura tra BusForFun e il Fornitore per effetto delle presenti Condizioni o dell'esecuzione dei servizi.

BusForFun, tramite la Piattaforma, agisce quale intermediario commerciale e organizzativo del servizio, senza assumere il ruolo di vettore nei confronti degli Utenti finali.

Il Fornitore è esclusivamente responsabile del rispetto degli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, e manleva BusForFun da qualsiasi pretesa che dovesse essere avanzata da questi ultimi nei confronti di BusForFun in relazione al rapporto lavorativo o collaborativo con il Fornitore.

 

3.Requisiti di iscrizione e Onboarding

Per essere ammesso alla Piattaforma Busrapido, il Fornitore è tenuto a presentare, in fase di iscrizione e a semplice richiesta di BusForFun in qualsiasi momento successivo, la seguente documentazione minima:

a) visura camerale aggiornata (non anteriore a 3 mesi);
b) copia delle autorizzazioni e licenze per l'esercizio del trasporto persone in corso di validità;
c) copia delle polizze assicurative obbligatorie (RC Auto/RC Vettoriale) con attestazione del pagamento del premio;
d) elenco e documenti dei veicoli impiegati (carta di circolazione, certificato di revisione, dati di immatricolazione);
e) documentazione attestante la qualificazione professionale dei conducenti (patenti, CQC e certificazioni obbligatorie).

BusForFun si riserva il diritto di richiedere documentazione integrativa e di approvare o rifiutare l'iscrizione di qualsiasi Fornitore a proprio insindacabile giudizio, senza che il rifiuto generi diritti al risarcimento.

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a BusForFun qualsiasi variazione rilevante delle informazioni e della documentazione fornite in sede di iscrizione, e in particolare qualsiasi sospensione, revoca o modifica delle autorizzazioni o delle coperture assicurative.

 

4.Esecuzione del Servizio e responsabilità

Il Fornitore assume in via esclusiva ogni responsabilità in ordine alla corretta, puntuale e conforme esecuzione del servizio di trasporto preso in carico, impegnandosi a svolgerlo secondo criteri di diligenza professionale, efficienza e qualità, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle condizioni concordate con BusForFun.

 

In particolare, il Fornitore si obbliga a garantire:

  • Disponibilità e idoneità dei veicoli: l’impiego di mezzi regolarmente immatricolati, in perfetto stato di manutenzione, pulizia e funzionalità, idonei al servizio richiesto e conformi alle normative tecniche e ambientali applicabili, nonché adeguati per capienza e caratteristiche al trasporto dei passeggeri previsti;

  • Regolarità delle autorizzazioni e licenze: il possesso, la validità e l’efficacia di tutte le autorizzazioni, licenze, iscrizioni e titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell’attività di trasporto, impegnandosi a mantenerli in essere per tutta la durata del rapporto contrattuale;

  • Qualificazione del personale: l’impiego di personale qualificato, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge (ivi incluse patenti, CQC e certificazioni obbligatorie), adeguatamente formato e idoneo allo svolgimento del servizio, nonché tenuto a mantenere comportamenti improntati a correttezza, professionalità e cortesia nei confronti dei passeggeri e dei referenti di BusForFun;

  • Rispetto delle normative vigenti: l’osservanza rigorosa di tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia di sicurezza stradale, sicurezza sul lavoro, tempi di guida e di riposo, trasporto persone, normative ambientali e ogni altra normativa rilevante;

  • Esecuzione conforme del servizio: il rispetto degli orari, dei percorsi, delle modalità operative e di ogni altra condizione concordata con BusForFun, garantendo puntualità, affidabilità e continuità del servizio, nonché una gestione tempestiva ed efficace di eventuali imprevisti o criticità operative.

Il Fornitore si impegna altresì a mantenere per tutta la durata del rapporto standard qualitativi elevati, coerenti con i livelli di servizio richiesti da BusForFun sulla Piattaforma Busrapido e con le aspettative del cliente finale, adottando tutte le misure organizzative e operative necessarie a garantire un servizio efficiente, sicuro e di qualità.

Resta inteso che il Fornitore risponderà integralmente di eventuali disservizi, inadempimenti o violazioni imputabili alla propria organizzazione, manlevando e tenendo indenne BusForFun da qualsiasi pretesa, danno, costo o responsabilità derivante, anche nei confronti di terzi.

 

5.Responsabilità del Fornitore e manleva

Il Fornitore risponde direttamente ed esclusivamente per qualsiasi danno arrecato a persone, cose o bagagli durante l’esecuzione del servizio.

Il Fornitore è altresì responsabile per eventuali inadempimenti, ritardi, cancellazioni o disservizi imputabili alla propria organizzazione.

BusForFun non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione materiale del servizio di trasporto nei confronti degli Utenti, salvo i casi di dolo o colpa grave direttamente imputabili a BusForFun. Resta ferma la responsabilità del Fornitore quale vettore ai sensi dell'art. 1681 c.c., che non può essere limitata né contrattualmente esclusa nei confronti dei passeggeri.

Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne BusForFun, il marchio Busrapido, nonché i rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi pretesa, azione, richiesta di risarcimento, danno, perdita, costo o spesa (incluse le spese legali) derivante da: esecuzione del servizio di trasporto; violazioni normative; danni a passeggeri o terzi; comportamenti del personale del Fornitore; inadempimenti contrattuali ed ogni altra conseguenza derivante da azione od omissione del Fornitore.

 

6.Penali e rivalsa

6.1 Obbligo generale di rimborso

Il Fornitore si impegna a rispondere integralmente di ogni inadempimento, disservizio o violazione degli obblighi contrattuali a lui imputabili, assumendone ogni conseguenza economica e operativa. In particolare, il Fornitore si obbliga a rimborsare e tenere indenne BusForFun da qualsiasi importo che la stessa sia tenuta a corrispondere a terzi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli Utenti finali, clienti, partner o autorità, qualora tali importi derivino, direttamente o indirettamente, da fatti, atti od omissioni imputabili al Fornitore.

Tale obbligo di rimborso comprende, a titolo esemplificativo:

a) rimborsi, compensazioni o indennizzi riconosciuti agli Utenti per disservizi (ritardi, cancellazioni, overbooking, mancata esecuzione del servizio, ecc.);
b) penali contrattuali applicate a BusForFun da clienti o committenti;
c) costi sostenuti per l'organizzazione di servizi sostitutivi o d'urgenza;
d) spese operative, amministrative e di gestione sostenute per la trattazione dei reclami;
e) eventuali sanzioni, danni o oneri derivanti da violazioni normative imputabili al Fornitore.

 

6.2 Penali forfettarie specifiche

Fermo il diritto al rimborso integrale di cui al comma 6.1, BusForFun applicherà le seguenti penali forfettarie a titolo di liquidazione anticipata e parziale del danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c.:

a) Cancellazione del servizio da parte del Fornitore con preavviso superiore a 48 ore: penale pari al 70% del corrispettivo del servizio cancellato;

b) Cancellazione del servizio da parte del Fornitore con preavviso inferiore a 48 ore: penale pari al 80% del corrispettivo del servizio cancellato, oltre al rimborso integrale di quanto versato all'Utente e ai costi documentati del servizio sostitutivo eventualmente organizzato;

c) Mancata presentazione del veicolo (no-show del Fornitore): penale pari al 100% del corrispettivo del servizio, oltre al rimborso integrale di quanto versato all'Utente e ai costi del servizio sostitutivo;

d) Ritardo alla partenza superiore a 30 minuti, imputabile al Fornitore: penale pari a Euro 60,00 per ogni 30 minuti di ritardo, fino a un massimo equivalente al 100% del costo del singolo servizio;

e) Impiego di veicolo di caratteristiche oggettivamente inferiori a quelle prenotate senza preventiva autorizzazione di BusForFun: penale pari al 50% del corrispettivo del servizio, oltre al rimborso delle eventuali riduzioni di prezzo riconosciute all'Utente;

f) Violazione del divieto di subfornitura non autorizzata: penale pari a Euro 300,00, oltre al risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui al presente articolo si applicano salvo il diritto di BusForFun di agire per il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, c.c.

 

6.3 Modalità di applicazione e compensazione

BusForFun comunicherà per iscritto al Fornitore l'applicazione della penale, indicando la fattispecie, l'importo e le modalità di calcolo. Il Fornitore avrà facoltà di contestare la penale entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, fornendo documentazione a supporto. Decorso tale termine senza riscontro, BusForFun potrà procedere alla compensazione o richiedere il pagamento dell’importo contestato, fermo restando il diritto del Fornitore di far valere le proprie ragioni nei termini previsti dalla legge.

 

7.Standard qualitativi e tutela dell’immagine

Il Fornitore si impegna a garantire, per tutta la durata del rapporto contrattuale, il rispetto degli standard qualitativi richiesti da BusForFun e comunicati tramite la Piattaforma, assicurando un livello di servizio elevato, costante e conforme alle aspettative del cliente finale.

In particolare, il Fornitore si obbliga a garantire:

  • Puntualità e affidabilità del servizio: rigoroso rispetto degli orari concordati, con adeguata pianificazione operativa e gestione preventiva di eventuali criticità, al fine di evitare ritardi, cancellazioni o disservizi;

  • Condizioni dei veicoli: impiego di mezzi in perfetto stato di manutenzione, pulizia e decoro, sia interno che esterno, idonei a garantire comfort, sicurezza e adeguata esperienza di viaggio per gli Utenti;

  • Professionalità del personale: comportamento del personale viaggiante improntato a cortesia, disponibilità, ordine e rispetto, nonché adeguata presentabilità e conformità alle eventuali linee guida operative e di immagine fornite;

  • Rispetto delle istruzioni operative: puntuale osservanza di tutte le istruzioni, procedure e indicazioni operative comunicate da BusForFun, incluse quelle relative a punti di carico/scarico, modalità di gestione dei passeggeri, comunicazioni e utilizzo di eventuali strumenti digitali.

Il Fornitore si impegna inoltre ad astenersi da qualsiasi comportamento, azione od omissione che possa arrecare pregiudizio, anche solo potenziale, all’immagine, alla reputazione o al buon nome della Piattaforma, di Busrapido e/o di BusForFun, sia nei confronti degli Utenti sia nei confronti di terzi.

Resta inteso che eventuali violazioni degli standard qualitativi sopra indicati, nonché condotte non conformi o lesive dell’immagine delle predette, potranno costituire grave inadempimento contrattuale e comportare, a discrezione di BusForFun:

  1. la richiesta di immediato adeguamento agli standard richiesti;

  2. la sospensione, anche cautelativa, dall’erogazione dei servizi;

  3. l’esclusione del Fornitore dalla Piattaforma e/o la risoluzione del rapporto contrattuale;

fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

 

8.Subfornitura e utilizzo di terzi

8.1 Divieto generale

Il Fornitore non potrà affidare, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio a terzi (subfornitori, collaboratori o altri vettori) senza il preventivo consenso scritto di BusForFun.

 

8.2 Procedura di richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione alla subfornitura deve essere presentata dal Fornitore a BusForFun per iscritto, con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi rispetto alla data di inizio del servizio interessato, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione sociale, dati identificativi e sede legale del subfornitore proposto;
b) copia delle autorizzazioni e licenze di trasporto persone del subfornitore, in corso di validità o garanzia della loro disponibilità ;
c) indicazione specifica del servizio o della parte di servizio che si intende affidare al subfornitore;
d) motivazioni della richiesta;
e) dichiarazione del Fornitore attestante che il subfornitore soddisfa i requisiti tecnici, assicurativi e normativi richiesti dalle presenti Condizioni.

 

8.3 Risposta di BusForFun

BusForFun risponderà alla richiesta entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione completa. L'assenza di risposta entro tale termine non costituisce accettazione tacita della richiesta di subfornitura.

 

8.4 Obblighi in caso di autorizzazione

In caso di autorizzazione alla subfornitura, il Fornitore è tenuto a:

a) garantire che il subfornitore soddisfi gli stessi requisiti tecnici, assicurativi e normativi richiesti al Fornitore dalle presenti Condizioni;
b) trasmettere al subfornitore copia delle presenti Condizioni e ottenerne l'accettazione formale per le parti applicabili, con particolare riferimento agli standard qualitativi, alle coperture assicurative e al trattamento dei dati dei passeggeri;
c) rimanere l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti di BusForFun e degli Utenti per la corretta esecuzione del servizio, indipendentemente dal coinvolgimento del subfornitore.

Qualsiasi inadempimento o violazione da parte del subfornitore sarà considerato a tutti gli effetti come imputabile al Fornitore.

 

9.Assicurazione e requisiti tecnici

Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso, e si impegna a mantenere per tutta la durata del rapporto contrattuale, tutte le coperture assicurative obbligatorie previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’attività di trasporto persone.

In particolare, il Fornitore garantisce la sussistenza di:

  • Polizze di responsabilità civile: copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (RC Auto e/o RC vettoriale), con un massimale non inferiore a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) per sinistro, o comunque pari al massimo previsto dalla normativa applicabile, se superiore;

  • Copertura per i passeggeri trasportati: adeguata polizza assicurativa a tutela dei passeggeri, comprensiva dei rischi connessi al trasporto, conforme alle disposizioni di legge e idonea a garantire il risarcimento di eventuali danni subiti dagli stessi;

  • Ulteriori coperture obbligatorie: ogni altra polizza richiesta dalla normativa vigente o ritenuta necessaria in relazione alla natura del servizio svolto.

Il Fornitore si impegna a:

  • mantenere tutte le suddette coperture pienamente valide, efficaci e operative per l’intera durata del rapporto contrattuale, senza soluzione di continuità;

  • non apportare modifiche peggiorative alle condizioni assicurative senza il preventivo consenso scritto di BusForFun;

  • fornire a BusForFun, su semplice richiesta, copia delle polizze assicurative in essere, nonché delle relative quietanze attestanti il pagamento dei premi;

  • comunicare tempestivamente qualsiasi sospensione, revoca, mancato rinnovo o modifica rilevante delle coperture assicurative.

Il Fornitore garantisce inoltre che tutti i veicoli impiegati per l’esecuzione del servizio:

  1. sono regolarmente immatricolati e conformi alla normativa vigente;

  2. non sono stati immatricolati in data anteriore agli 8 anni dalla data di inizio esecuzione del servizio, salvo diversa autorizzazione scritta di BusForFun iIn deroga al limite di 8 anni, BusForFun potrà autorizzare per iscritto l'utilizzo di veicoli di anzianità superiore esclusivamente a condizione che:

a) il veicolo abbia superato una revisione tecnica straordinaria, documentata con certificazione rilasciata da officina autorizzata o da ente abilitato ai sensi della normativa vigente, non anteriore a 6 mesi rispetto alla data del servizio;
b) il veicolo sia dotato di tutte le dotazioni di sicurezza obbligatorie per legge e sia in perfetto stato di manutenzione complessiva, attestato dalla certificazione di cui alla lettera a);
c) la copertura assicurativa del veicolo sia specifica, priva di esclusioni o limitazioni connesse all'anzianità del mezzo e presenti un massimale non inferiore a quello minimo previsto dalle presenti Condizioni. La deroga è concessa caso per caso da BusForFun e non costituisce precedente per richieste future.

  1. sono sottoposti a regolare manutenzione e revisioni periodiche, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Resta inteso che l’eventuale inadeguatezza o assenza delle coperture assicurative, nonché il mancato rispetto dei requisiti sopra indicati, costituirà grave inadempimento contrattuale e potrà comportare la sospensione immediata del servizio e/o la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno.

 

10.Codice Etico e D. Lgs. 231/2001

10.1 Modello Organizzativo e Codice Etico di BusForFun

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza dell'esistenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da BusForFun ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e del relativo Codice Etico, disponibili su richiesta scritta a BusForFun.

Il Fornitore si impegna a rispettare i principi etici e di legalità contenuti nel Codice Etico di BusForFun, nella misura in cui applicabili al rapporto disciplinato dalle presenti Condizioni, e ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa configurare un reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o che possa far sorgere una responsabilità amministrativa a carico di BusForFun.

 

10.2 Obblighi di conformità normativa

Il Fornitore si impegna altresì a osservare la normativa applicabile in materia di:

a) anticorruzione (D.Lgs. 231/2001 e normativa applicabile);
b) trasparenza e correttezza nelle pratiche commerciali;
c) concorrenza e divieto di pratiche commerciali sleali;
d) sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e normative applicabili);
e) tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR e D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni).

 

10.3 Obbligo di segnalazione

Il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente a BusForFun e all’indirizzo mail odv@busforfun.com qualsiasi situazione di potenziale conflitto di interessi, di possibile violazione normativa o di comportamenti anomali che possano interessare il rapporto contrattuale o l'immagine di BusForFun.

 

10.4 Conseguenze della violazione

La violazione delle disposizioni del presente articolo, laddove idonea a determinare una responsabilità di BusForFun ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o a causare un pregiudizio all'immagine o alla reputazione della stessa, costituisce causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di BusForFun al risarcimento integrale del danno subito.

 

11.Gestione dei reclami e delle richieste degli Utenti

11.1 Gestione esclusiva tramite BusForFun

Il Fornitore prende atto e accetta espressamente che ogni rapporto con gli Utenti finali del servizio è gestito in via esclusiva tramite il personale BusForFun e la Piattaforma. Il Fornitore si impegna pertanto a non intrattenere rapporti diretti con gli Utenti, salvo preventiva autorizzazione di BusForFun o nei casi strettamente necessari all'esecuzione operativa del servizio (es. coordinamento logistico sul luogo di partenza), mantenendo in ogni caso un comportamento conforme alle istruzioni ricevute da BusForFun.

 

11.2 Obblighi di collaborazione e termini di risposta

Il Fornitore si obbliga a fornire a BusForFun riscontro, informazioni e documentazione in merito a reclami, contestazioni o richieste di informazioni entro i seguenti termini:

  • Reclami urgenti (relativi a sinistri stradali, danni a persone, situazioni in corso al momento della segnalazione): entro 24 ore dalla ricezione della richiesta di BusForFun;

  • Reclami ordinari (relativi a disservizi, ritardi, qualità del servizio, comportamento del personale): entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta;

  • Richieste documentali (fatture, bolle di carico, report di servizio, dichiarazioni di esecuzione, tracciati GPS): entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

 

11.3 Contenuto obbligatorio del riscontro

Il riscontro del Fornitore deve contenere almeno:

a) descrizione dettagliata dei fatti, con indicazione di data, ora, luogo e persone coinvolte;
b) documentazione di supporto disponibile (es. rapporti del conducente, registrazioni di bordo, documentazione tecnica, comunicazioni scambiate);
c) indicazione delle cause del disservizio e delle azioni correttive adottate o in corso di adozione;
d) posizione del Fornitore in merito all'imputabilità del disservizio.

 

11.4 Conseguenze del mancato rispetto dei termini

Il mancato rispetto dei termini di risposta di cui al comma 11.2 costituisce inadempimento contrattuale e potrà essere valutato da BusForFun come elemento di imputabilità del disservizio al Fornitore, con conseguente applicazione delle penali di cui all'Art. 6 e/o esclusione del Fornitore dalla Piattaforma ai sensi dell'Art. 13.3.

 

11.5 Gestione economica dei reclami

La gestione economica dei reclami (ivi inclusi eventuali rimborsi o compensazioni agli Utenti) sarà disciplinata esclusivamente da BusForFun, nei confronti degli Utenti. Tuttavia, il Fornitore sarà tenuto a farsi carico degli eventuali costi, danni o oneri derivanti da disservizi o inadempimenti a lui imputabili, ai sensi dell'Art. 6 delle presenti Condizioni.

 

12.Corrispettivi e modalità di pagamento

12.1 Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo riconosciuto al Fornitore per i servizi prestati è determinato di volta in volta nell'ordine di servizio trasmesso da BusForFun tramite la Piattaforma o per iscritto, ovvero in accordi economici separati sottoscritti dalle parti, che costituiscono parte integrante del rapporto contrattuale.

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il corrispettivo si intende comprensivo di tutti i costi necessari all'esecuzione del servizio, ivi inclusi quelli relativi al carburante, alla manutenzione del veicolo, al compenso del conducente, ai pedaggi autostradali e alle coperture assicurative obbligatorie.

 

12.2 Modalità di fatturazione

Il Fornitore è tenuto a emettere regolare fattura ai sensi della normativa fiscale vigente, con indicazione del servizio prestato, della data di esecuzione, dell'importo concordato e di ogni altro elemento richiesto dalla normativa applicabile. La fattura deve essere trasmessa a BusForFun entro 10 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del servizio.

 

12.3 Termini di pagamento

Salvo diverso accordo scritto, BusForFun provvederà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricezione della regolare fattura, verificata la corretta esecuzione del servizio e l'assenza di contestazioni in corso.

 

12.4 Sospensione dei pagamenti

BusForFun si riserva il diritto di sospendere o trattenere i pagamenti in caso di:

a) contestazioni in corso relative all'esecuzione del servizio fatturato;
b) inadempimenti del Fornitore non ancora risolti;
c) applicazione di penali ai sensi dell'Art. 6, fino a definizione dell'importo dovuto.

In tali casi, BusForFun comunicherà per iscritto al Fornitore i motivi della sospensione entro 2 giorni lavorativi dal verificarsi della causa. La sospensione cesserà alla risoluzione della contestazione o all'accordo tra le parti sull'importo definitivo.

 

12.5 Compensazione

BusForFun avrà facoltà di compensare le penali, i rimborsi, gli indennizzi e ogni altro importo liquido ed esigibile dovuto dal Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni con i corrispettivi maturati a favore del medesimo, dandone comunicazione scritta con indicazione dettagliata delle rispettive poste di debito e credito.

Qualora, a seguito della compensazione, residui un credito in favore del Fornitore, BusForFun provvederà al relativo pagamento nei termini di cui al comma 12.3.

Qualora, invece, l’importo dovuto dal Fornitore ecceda i corrispettivi maturati o comunque compensabili, il Fornitore sarà tenuto a versare la differenza a BusForFun entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta.

 

13.Comunicazioni

13.1 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni di rilievo contrattuale tra BusForFun e il Fornitore – ivi incluse richieste di autorizzazione, contestazioni, applicazione di penali, modifiche delle presenti Condizioni, sospensioni o revoche dall'accesso alla Piattaforma, comunicazioni di recesso o risoluzione – devono essere effettuate per iscritto, preferibilmente a mezzo PEC o mail, ai rispettivi indirizzi indicati al momento dell'iscrizione alla Piattaforma.

 

13.2 Comunicazioni operative

Le comunicazioni operative relative all'esecuzione dei singoli servizi (quali conferme di prenotazione, variazioni di orario, istruzioni logistiche, segnalazioni di criticità in corso di servizio) potranno essere trasmesse anche via e-mail o tramite i canali della Piattaforma, con effetto dalla data e ora di invio risultante dal sistema o dal server di posta.

 

13.3 Obbligo di aggiornamento dei recapiti

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a BusForFun qualsiasi variazione del proprio indirizzo PEC, e-mail o recapito postale, nonché qualsiasi variazione rilevante della propria struttura societaria o dei propri dati identificativi. In assenza di aggiornamento, le comunicazioni inviate agli ultimi recapiti conosciuti da BusForFun si intendono validamente effettuate.

 

14.Durata, recesso e risoluzione del rapporto

14.1 Durata

Il presente rapporto contrattuale decorre dalla data di accettazione delle presenti Condizioni da parte del Fornitore e si intende concluso a seguito di ogni prestazione portata a termine, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

 

14.2 Recesso ordinario

Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente rapporto con un preavviso scritto di almeno 30 giorni o con preavviso da determinare in base alle esigenze operative, da comunicarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R all'altra parte.

Il recesso non ha effetto sulle prenotazioni già confermate prima della comunicazione del recesso medesimo: tali prenotazioni dovranno essere regolarmente eseguite dal Fornitore fino alla loro naturale conclusione, secondo le condizioni concordate.

 

14.3 Risoluzione per inadempimento grave – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., BusForFun ha facoltà di risolvere il presente contratto con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

a) perdita, sospensione o revoca di una o più autorizzazioni o licenze necessarie allo svolgimento dell'attività di trasporto di persone;
b) venuta meno, sospensione, scadenza non rinnovata o inadeguatezza delle coperture assicurative obbligatorie previste dall'Art. 9;
c) inadempimento grave o reiterato agli standard qualitativi e agli obblighi contrattuali, anche successivamente a diffida scritta rimasta priva di riscontro entro 10 giorni;
d) comportamenti del Fornitore o del suo personale lesivi dell'immagine, della reputazione o del buon nome della Piattaforma, di Busrapido e/o di BusForFun;
e) violazione del divieto di subfornitura non autorizzata di cui all'Art. 8;
f) condanne penali passate in giudicato o procedimenti amministrativi definitivi a carico del Fornitore, dei suoi legali rappresentanti o dei principali soci, che pregiudichino la sua onorabilità o la sua idoneità a svolgere l'attività di trasporto di persone;
g) violazioni delle disposizioni in materia di D.Lgs. 231/2001 o del Codice Etico di BusForFun idonee a determinare una responsabilità amministrativa in capo a BusForFun;
h) mancata, incompleta o tardiva comunicazione a BusForFun delle variazioni rilevanti previste dall’Art. 3.3, qualora tali variazioni incidano, anche potenzialmente, sul possesso dei requisiti autorizzativi, assicurativi, tecnici od organizzativi del Fornitore, sulla regolare esecuzione dei Servizi o sulla capacità del Fornitore di adempiere alle obbligazioni assunte.

 

14.4 Effetti sulle prenotazioni e sui Servizi in corso

In caso di recesso, sospensione o risoluzione del rapporto, BusForFun avrà facoltà di revocare al Fornitore l’affidamento dei Servizi non ancora eseguiti, senza che il Fornitore possa avanzare pretese di indennizzo, lucro cessante o risarcimento.

Il Fornitore si impegna a collaborare immediatamente alla transizione operativa dei Servizi eventualmente affidati a un soggetto sostitutivo, trasmettendo a BusForFun tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla corretta esecuzione degli stessi.

Restano fermi gli obblighi di riservatezza, protezione dei dati personali, restituzione o cancellazione dei dati e responsabilità del Fornitore per i Servizi già eseguiti o in corso di esecuzione alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della risoluzione.

 

15.Legge applicabile e foro competente

15.1. Legge applicabile

Le presenti Condizioni Generali per i Fornitori, nonché ogni ordine di servizio, conferma, allegato o accordo esecutivo ad esse collegato, sono disciplinati dalla legge italiana Cit. 19.

 

15.2. Ambito delle controversie

La clausola di cui al presente articolo si applica a qualsiasi controversia derivante da, connessa a o comunque relativa:

  • alla validità;

  • all’interpretazione;

  • all’esecuzione;

  • all’inadempimento;

  • alla sospensione;

  • alla risoluzione;

  • al recesso;

  • agli effetti economici e risarcitori

del rapporto contrattuale tra BusForFun e il Fornitore, incluse le controversie relative agli ordini di servizio, alle penali, ai pagamenti, alle compensazioni, ai rimborsi, alla manleva, al trattamento dei dati personali e a ogni altra obbligazione nascente dalle presenti Condizioni.

 

15.3. Foro esclusivo

Per ogni controversia di cui al comma che precede è esclusivamente competente il Foro di Venezia, con espressa esclusione di qualsiasi foro alternativo o concorrente, nei limiti consentiti dalla legge

 

16.Accettazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., il Fornitore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

  • Art. 2 – Natura del Rapporto: autonomia del Fornitore e manleva di BusForFun da pretese di dipendenti, collaboratori e incaricati del Fornitore;

  • Art. 3.2 – Iscrizione e Onboarding: facoltà di BusForFun di approvare o rifiutare l’iscrizione del Fornitore;

  • Art. 6 – Penali, rivalsa, contestazione e compensazione: applicazione di penali, risarcimento del maggior danno, termini per osservazioni, compensazione e obbligo di pagamento delle somme residue;

  • Art. 8 – Subfornitura: divieto di affidamento a terzi senza preventiva autorizzazione scritta;

  • Art. 11.5 – Gestione dei Reclami: conseguenze del mancato rispetto dei termini contrattuali di riscontro;

  • Art. 12.4 e 12.5 – Corrispettivi e Pagamenti: facoltà di sospensione, trattenuta e compensazione;

  • Art. 14.2 – Recesso ordinario: facoltà di recesso con preavviso;

  • Art. 14.3, 14.4 e 14.5 – Risoluzione, effetti della risoluzione e revoca dei Servizi: clausola risolutiva espressa, risarcimento danni, esclusione dalla Piattaforma, revoca degli incarichi e obblighi di collaborazione;

  • Art. 15 – Legge applicabile e Foro competente: competenza esclusiva del Foro di Venezia.